GenossenschaftCooperative Society

Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società costituita per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta[1].
Fino al 2001 il codice civile della Repubblica italiana prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa: con la riforma del diritto societario l’istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato ma si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.
Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.
A norma dell’articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Maja Malina, appunto, 28.4.2011